Depurazione acque e scarichi idrici

La gestione di impianti di depurazione acque e di ogni altro stabilimento aziendale che comporti scarichi idrici espone gli operatori al rischio di incorrere in una serie di illeciti sia amministrativi che penali.

Lo scarico in assenza di autorizzazione, la violazione delle prescrizioni autorizzatorie, il superamento dei valori limite di legge per l’emissione di sostanze inquinanti (di cui alle tabelle dell’All. V alla parte III del d.lgs. 152/2006), sono alcune delle condotte espressamente sanzionate dal Codice ambientale (in via amministrativa - nei casi di cui all’art. 133 - e con le sanzioni penali previste dall’art. 137 per le ipotesi più gravi in termini di inquinamento dei corpi ricettori).

A queste ipotesi sanzionatorie, vanno poi aggiunte quelle previste in via più generale dal codice penale, applicabili anche a talune fattispecie di scarichi abusivi o fuori norma; si pensi ai reati di danneggiamento (art. 635 c.p.), getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), frode - nel caso di depuratori comunali gestiti da terzi - nei servizi di pubbliche forniture (356 c.p.), avvelenamento di acque (art. 439 c.p.), ecc.

La sola presenza di scarichi idrici negli impianti produttivi costituisce, dunque, una fonte di rischi per le imprese e i loro rappresentanti, di cui tener conto.

Rischi che lo Studio, con le sue competenze specialstiche, si propone di scongiurare o, almeno, ridimensionare seguendo le imprese già in fase di autorizzazione e di esercizio degli scarichi, nonché affiancandole durante i controlli svolti dalle Autorità competenti e nell’ambito di eventuali procedure sanzionatorie.

In questo campo lo Studio legale Scialò offre, in particolare, la propria assistenza:

-       in sede stra-giudiziale, con l’indicazione delle soluzioni operative più idonee per assicurare il rigoroso rispetto delle discipline di legge e non incorrere in profili di responsabilità;

-       in fase giudiziale, prestando servizi di assistenza e patrocinio giudiziale nei:

a)    procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative (ex art. 6 D.lgs. 150/11 e 22 L. 689/81) per scarichi fuori norma;

b)   processi amministrativi, per l’impugnazione di provvedimenti inerenti gli scarichi,

c)    giudizi penali connessi ai vari possibili fenomeni di inquinamento idrico.

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