RIFIUTI - Deposito temporaneo dei rifiuti: abrogato il regime derogatorio introdotto dal D.L. Cura Italia - tornano vigenti condizioni e limiti ordinari dettati dal TUA
20 luglio 2020
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 180 del 18 luglio scorso è stata pubblicata la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, del decreto legge 12 maggio 2020 n. 34 recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in G.U.,
Il provvedimento, nel convertire con modifiche il decreto-legge n. 34/2020 (c.d. DL Cura Italia) adottato per fronteggiare l’emergenza Covid-19, reca alcune rilevanti disposizioni in campo ambientale, tra le quali si segnala, in particolare, quella di cui all'art. 228-bis.
Tale articolo ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia” che aveva previsto la possibilità di derogare alle quantità e ai limiti massimi per il deposito temporaneo di rifiuti (non soggetto ad alcuna autorizzazione), con la conseguenza che dall’entrata in vigore della legge (19.7.2020) sono “tornati” vigenti i limiti e condizioni posti (in via ordinaria) dall’art. 183 del TUA.
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