Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha dato attuazione a due delle direttive UE che compongono il cosìddetto pacchetto di interventi dell'Unione Europea in tema di "economia circolare": la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e ...la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
Con tale decreto, che entrerà in vigore il 26 settembre, è stato sostanzialmente innovato, in più punti, il regime giuridico dei rifiuti per come delineato nella parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale - TUA).
In attuazione delle direttive UE n. 2018/851 (in tema di rifiuti) e n. 2018/852 (in tema di rifiuti di imballaggi) è stata, infatti, seguita un’impostazione volta a favorire la cosiddetta economia circolare mediante l’introduzione di rilevanti novità in materia di:
- assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- responsabilità estesa del produttore;
- tracciabilità dei rifiuti.
Rinviando ad ulteriori approfondimenti sul tema, si segnalano le seguenti novità e modifiche apportate al precedente regime:
a) con l’introduzione degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA è stata prevista la istituzione di nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (che si affiancheranno a quelli già esistenti in tema di R.A.E.E. e imballaggi) da definire però con successivi decreti ministeriali (del MATTM di concerto con il MISE) e, dunque, ad oggi non ancora operativi;
b) con le modifiche all’articolo 183 è stata riscritta la definizione di rifiuto urbano e rifiuto assimilato agli urbani cancellando la precedente definizione di “rifiuti speciali assimilati agli urbani” che oggi (nel nuovo art. 183,comma 1, lett. b-ter) diventano “urbani” ove risultino “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nel allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”;
c) con la riscrittura dell’art. 183, comma 1, lett. n), tra le attività di gestione di rifiuti soggette a preventiva autorizzazione da parte delle competenti Autorità amministrative, sono state fatte rientrare anche le operazioni di “cernita” di rifiuti;
d) nell’innovato articolo 183, comma 1, lettera bb) è stata modificata anche la definizione di “deposito temporaneo”, oggi sostituita da quella di “deposito temporaneo prima della raccolta”, espressione con la quale si intende: “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”;
e) nel nuovo art.185-bis, recante nel dettaglio la disciplina di tale deposito temporaneo (le cui condizioni sono rimaste per il resto immutate rispetto al precedente “deposito temporaneo”) è stato poi precisato che “per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti”;
f) con il nuovo art. 188-bis è stato ri-disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti, con la previsione del Registro elettronico nazionale dei rifiuti, collocato presso il MATTM e tenuto con il supporto dell’Albo Gestori Ambientali, quale fulcro di un nuovo sistema informativo e gestionale integrato. L’operatività di tale Registro è stata comunque subordinata all’adozione di successivi decreti ministeriali (del MATTM di concerto con il Ministero per l’Economia);
g) il novellato articolo 190 del TUA ha riscritto i tempi per le annotazioni all’interno del Registro di carico e scarico che, per l’appunto, oggi cambia denominazione ed è definito registro “cronologico” (di carico e scarico) e si riducono, inoltre, i tempi di conservazione obbligatoria dello stesso, che passano da 5 a 3 anni;
h) con le modifiche all’art. 258 del TUA è stato riscritto il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
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