Terre e rocce da scavo

Rifiuto o non rifiuto? Il dubbio diventa "amletico" quando si tratta di materiali da scavo...

L'evoluzione della disciplina delle terre e rocce che originano da attività di scavo ha visto, infatti, succedersi provvedimenti normativi contraddittori, talvolta diretti a ricondurre questi materiali nell'ambito della categoria dei rifuti, ed in altri più recenti casi, finalizzati a favorirne la loro qualifica come "sottoprodotti" (sottratti al regime dei rifiuti).

Quest'approccio, per così dire, schizzofrenico del legislatore ha offerto l’esempio paradigmatico di quanto la certezza del diritto sia ancora una chimera in questo campo, a discapito delle stesse esigenze di protezione dell'ambiente che imporrebbero di individuare discipline chiare e di agevole interpretazione per favorire l'impiego dei materiali da scavo, riducendo in tal modo le attività estrattive ad alto impatto ambientale.

La gestione e l'impiego dei materiali da scavo piuttosto che essere "agevolata" dal legislatore è oggi, così, diventata un'attività insidiosa per le imprese di costruzione, chiamate (sia nell'ambito di piccoli cantieri che di quelli più grandi, per la realizzazione di opere infrastrutturali)  ad individuare modalità di scavo, di analisi e di impiego delle terre conformi a un quadro normativo non solo in continua evoluzione, ma anche soggetto a diverse interpretazioni da regione a regione.

In questo che è quasi diventato un vero e proprio settore a sé della legislazione ambientale - seppur evidentemente connesso  con quello dei rifiuti - lo Studio offre alle imprese di costruzione la propria assistenza:

 a) in fase stragiudiziale per individuare:

- i criteri da rispettare nella gestione (trasporto, deposito, trattamento e impiego finale) dei materiali da scavo allo scopo di sottrarli, sin dalla loro origine, al regime giuridico dei rifiuti e qualificarli come sottoprodotti, affiancando, in particolare,  gli operatori nell'individuazione delle Autorità competenti, dei documenti da predisporre (piano di utilizzo) e nei successivi monitoraggi (ai sensi dell'art. 184 bis del TUA e relativi provvedimenti attuativi);

- le modalità da seguire, ove non siano configurabili come sottoprodotti, per un loro corretto recupero (trattamento, analisi, destinazione finale) e conseguente cessazione della  qualifica di rifiuto (ex art. 183 ter del TUA).

b) in fase giudiziale per eventuali processi in sede penale o amministrativa connessi alla qualificazione delle terre e rocce da scavo e al relativo regime giuridico.


 

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